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CALENDARIO DI SCADENZE RELATIVE AGLI IMPIANTI DAL 6 DICEMBRE 2021 FINO AL 4 OTTOBRE 2022

Italia Oggi

CALENDARIO DI SCADENZE RELATIVE AGLI IMPIANTI DAL 6 DICEMBRE 2021 FINO AL 4 OTTOBRE 2022

Più sicura la gestione dei rifiuti

di Vincenzo Dragani

Fitto calendario di scadenze per gli impianti di gestione rifiuti, chiamati ad onorare diversi obblighi in materia di gestione delle emergenze entro termini finali in scadenza tra il prossimo 6 dicembre 2021 ed il 4 ottobre 2022. A dettare la scaletta degli adempimenti sono, da un lato, il dpcm 27 agosto 2021 sul rinnovo dei piani di emergenza degli impianti di stoccaggio e trattamento residui (G.u. 7 ottobre 2021 n. 240) e dall’altro il decreto mininterno 2 settembre 2021, sulla rinnovata sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (G.u. del 4 ottobre 2021 n. 237).

Il contesto normativo. Il dl 113/2018 (come convertito in legge 132/2018) ha imposto a partire dal 4 marzo 2019 agli impianti di gestione rifiuti non soggetti alla più severa «disciplina Seveso» l’obbligo di predisporre e aggiornare periodicamente un piano di emergenza interna (c.d. «Pei») finalizzato a prevenire e controllare gli effetti di eventuali incidenti nonché di trasmettere ai prefetti informazioni utili per la predisposizione dello speculare piano di emergenza esterna (c.d. «Pee»).

Il dl 113/2018, si ricorda, si inserisce nel più ampio contesto normativo sulla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, imponendo ai titolari di impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’articolo 2087 del codice civile (sui doveri generali dell’imprenditore), dal dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), dal dm 10 marzo 1998 e successive evoluzioni normative (in tema di sicurezza antincendio).

Il piano di emergenza interna. Il piano aziendale che i gestori degli impianti rifiuti devono ex dl 113/2018 adottare è finalizzato a:

– controllare e circoscrivere gli incidenti per minimizzarne gli effetti e limitare danni per salute umana, ambiente, beni;

– attuare le misure necessarie per proteggere le medesime categorie;

– informare adeguatamente lavoratori, servizi di emergenza ed autorità locali competenti;

– provvedere, dopo un incidente, a ripristino e disinquinamento dell’ambiente.

Il piano deve essere oggetto di riesame e, se necessario, aggiornamento ad intervalli appropriati e comunque entro tre anni dall’adozione. La revisione, in particolare, deve tener conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze sulle misure da adottare in caso di incidente rilevante. In base al dettato del dl 113/2018 la prossima deadline per la revisione/aggiornamento dei piani di emergenza interna in essere coincide (computando i tre anni dal 4 marzo 2019, data dell’obbligo iniziale di adozione del «Pei») con il 4 marzo 2022. A tale scadenza appare tuttavia aggiungersene a distanza ravvicinata un’altra, prevista dal neo decreto del ministero dell’interno 2 settembre 2021 sulla sicurezza antincendio.

In attuazione del dlgs 81/2008, il decreto ha riscritto (anche attraverso modifiche dello storico citato dm 10 marzo 1998) le regole per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, introducendo nuovi parametri per la predisposizione del piano di emergenza antincendio cui sono obbligati i responsabili dei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori.Le nuove regole ex decreto mininterno 2 settembre 2021 sono vincolanti a partire dal 4 ottobre 2022 e obbligano i datori di lavoro interessati (tra cui i gestori degli impianti rifiuti) ad aggiornare entro tale data, sotto il profilo delle sicurezza antincendio, i propri piani di emergenza. In particolare, i nuovi contenuti che il piano antincendio dovrà sviluppare sono quelli dettati dall’allegato II del neo dm 2/9/2021 in sostituzione degli analoghi dettati dall’articolo 5 del dm 10 marzo 1998.

Il piano di emergenza esterna. Tra gli obblighi che il dl 113/2018 pone in capo ai gestori degli impianti rifiuti vi è, come accennato, quello di trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del relativo piano di emergenza esterna. Il nuovo termine ultimo entro cui adempiere a tale obbligo è quello del prossimo 6 dicembre 2021.

A disporlo è il dpcm 27 agosto 2021, recante in attuazione del Dl 113/2018 le nuove Linee guida per la predisposizione del «Pee», decreto che detta anche i dati che i gestori devono a tal fine trasmettere alla suddetta autorità.

Le nuove istruzioni ministeriali sostituiscono le analoghe indicazioni fornite dal ministero dell’ambiente con nota 2730/2019 all’indomani dell’adozione del dl 113/2018 e in vista della prima scadenza (quella del 4 marzo 2019) entro cui i gestori degli impianti rifiuti dovevano effettuare la debuttante comunicazione dati.

Le informazioni richieste dal dpcm 27 agosto 2021 risultano essere più analitiche di quelle sollecitate dalla pregressa nota 2730/2019, laddove il nuovo provvedimento elenca in articolate schede i dati da trasmettere ai prefetti, catalogabili in: identità del gestore; elementi critici dei singoli impianti; elementi territoriali ed ambientali vulnerabili; tipologie di trattamenti effettuate; identificazione dei rifiuti detenuti (tramite codice europeo, caratteristiche merceologiche, quantità giornaliere ed annuali, caratteristiche di pericolo); sistemi di sicurezza, prevenzione incendi, addetti all’emergenza in essere.

Ma gli obblighi a carico dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti non si fermano alla suddetta comunicazione, come il dpcm 27 agosto 2021 specifica elencando puntualmente tutti gli ulteriori adempimenti richiesti, ossia: segnalazione tempestiva al comando dei vigili del fuoco, al prefetto, al sindaco, di ogni evento che possa determinare un rischio ai danni della popolazione residente all’esterno dell’impianto; costituzione e formazione di una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente in materia antincendio e di primo soccorso; direzione e coordinamento di interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza configurabili all’interno dell’impianto fino all’arrivo dei Vigili del fuoco; attivazione degli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di emergenza interna sia in caso di emergenza esterna; tempestiva comunicazione alla prefettura e ai sindaci dei comuni limitrofi interessati di ogni evento incidentale, con indicazione delle cause e delle informazioni sulle misure da porre in essere per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità; messa a disposizione, se concordato, di mezzi dell’azienda per l’allertamento della popolazione; produzione della cartografia georeferenziata dell’impianto, delle aree limitrofe e dei siti sensibili (come corsi d’acqua, pozzi, aree verdi).

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