Il Sole 24 Ore
Ambiente, già operative le norme sulla nuova classificazione dei rifiuti
Subito in vigore il decreto direttoriale pubblicato sulla Gazzetta del 21 agosto
In vigore dal 21 agosto le norme sulla classificazione dei rifiuti. Infatti, il decreto direttoriale del ministero per la Transizione ecologica 47, sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto, ha approvato le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione e ricerca ambientale (Snpa). Da tale data, dunque, le Linee guida rappresentano la norma giuridica cui il produttore dei rifiuti deve attenersi per l’ attribuzione dei Codici ai rifiuti e delle loro caratteristiche di pericolo, al pari dei tanti fornitori di servizi di classificazione di rifiuti tramite analisi.
Il decreto aggiorna le Linee guida Snpa 24/2020 con un approfondimento sui rifiuti decadenti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati per renderne omogenea la classificazione. Pertanto, le attuali Linee guida aggiungono il sotto-paragrafo «3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati».
Le Linee guida forniscono molti elementi di chiarezza, tuttavia, qualche modifica sarebbe stata opportuna. Ad esempio, si pensi all’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14. Oppure, alla locuzione «imballaggi etichettati» usata per descrivere gli imballaggi pericolosi.
Questo nonostante ci siano gli imballaggi secondari che, per legge, devono avere etichette di pericolo del contenuto dell’imballaggio primario; ma, in realtà, questi imballaggi secondari non sono a contatto diretto con il contenuto pericoloso e, quindi, sono ad ogni evidenza non pericolosi.
Sarebbe stato opportuno che le Linee guida ricordassero il principio cardine espresso in tema di classificazione dalla sentenza Corte Ue 28 marzo 2019 (cause C-487/17 e C-489/17) e precisamente: per i «rifiuti specchio» (pericolosi per la presenza o meno di alcune sostanze oltre certe soglie) «nessuna disposizione» comunitaria richiede che l’analisi verifichi l’assenza nel rifiuto di ogni sostanza pericolosa (punto 45).
Il produttore deve invece ricercare nel rifiuto le sostanze pericolose che possano «ragionevolmente trovarvisi», non avendo alcun margine di discrezionalità al riguardo (punto 46). Anche se la sentenza europea prevale sulle linee guida e sul decreto, l’operato di molti sarebbe meno complicato.