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I fanghi da depurazione e industriali non possono diventare fertilizzanti

Italia Oggi
I fanghi da depurazione e industriali non possono diventare fertilizzanti
di Giorgio Ambrosoli
I fanghi di depurazione, industriali e di dragaggio non potranno essere costituenti dei fertilizzanti, ma
saranno ammessi i rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte. Lo prevede la legge n.
127/2022, che ha fatto suoi i principi del regolamento Ue n. 1009/2019 sui fertilizzanti (in vigore dal 16/7);

si tratta della legge di delegazione europea 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 26 agosto
scorso.
Secondo l’art. 19 della legge citata, entro 12 mesi dal 10 settembre 2022, il governo è delegato ad adottare –
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano – ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più
decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dello stesso regolamento.
Secondo il regolamento s’intende per «prodotto fertilizzante» una sostanza, una miscela, un microrganismo
o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende applicare alle piante o alla loro rizosfera oppure ai
funghi o alla loro micosfera, o destinato a costituire la rizosfera o la micosfera, da solo o in associazione ad
un altro materiale, allo scopo di fornire nutrienti alle piante o ai funghi o di migliorarne l’efficienza
nutrizionale. Secondo lo stesso regolamento tra le Categorie di materiali costituenti (Cmc) ammessi per la
fabbricazione di fertilizzanti sono inclusi compost e digestato. Essi possono costituire un costituente tramite
un processo aerobico dei seguenti materiali in entrata:
a) i rifiuti organici ai sensi della normativa sui rifiuti, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;
b) sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi
manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per
distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria.
Rimangono esclusi:
– la frazione organica dei rifiuti domestici urbani misti, separati successivamente alla raccolta;
– i fanghi di depurazione, i fanghi industriali e i fanghi di dragaggio;
– i sottoprodotti di origine animale o dei prodotti non disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

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