Nuove linee guida per il controllo dell’End of waste

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Nuove linee guida per il controllo dell’End of waste

Il Sole 24 Ore

Nuove linee guida per il controllo dell’End of waste

Il recupero dei rifiuti per i quali mancano norme Ue o decreti nazionali

Paola Ficco

Sono state pubblicate il 22 aprile sul sito dell’Snpa (Sistema nazionale protezione ambientale) le linee guida 41/2022 per i controlli a campione che l’Ispra e le Arpa devono condurre sulle autorizzazioni per l’End of waste, concesse “caso per caso” dalle Regioni o dalle Province, in base all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”). Si tratta delle autorizzazioni concesse per il recupero di quei rifiuti per i quali non ci sono norme Ue o decreti nazionali.

Le linee guida sono state approvate dal Consiglio nazionale Snpa con delibera 23 febbraio 2022, n. 156 e aggiornano le linee guida 23/2020. Il documento si è reso necessario in ragione di due modifiche normative che, introdotte dal Dl 77/2021 (legge 108/2021) hanno cambiato l’assetto del sistema autorizzatorio e di controllo.

Sul versante delle autorizzazioni, la modifica ha inciso sul comma 3 dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 inserendo nella procedura di rilascio delle autorizzazioni (articoli 208, 209, 211 e Aia) un preventivo «parere obbligatorio e vincolante» di Ispra o di Arpa territorialmente competente.

Sul fronte del controllo il Dl 77/2021 ha snellito la procedura ex lege 128/2019 la quale vedeva la valutazione del ministero della Transizione ecologica sugli esiti del controllo svolto da Ispra o da Arpa. Infatti, l’iter del controllo ministeriale dopo il controllo svolto da Ispra/Arpa è stato abrogato.

Tali modifiche hanno reso necessario l’intervento e ne è derivato un prodotto aggiornato il quale opportunamente ricorda che il parere «obbligatorio e vincolante non è previsto» ove siano stati emanati regolamenti comunitari o decreti ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto (il parere è sempre di Ispra in caso di Aia).

La linea guida precisa che «Nella predisposizione del parere vincolante è necessario tenere in considerazione, … anche quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 184-ter, che individua i criteri dettagliati sulla base dei quali devono essere rilasciate le autorizzazioni». Tali criteri sono:

1 materiali di rifiuto in entrata ammissibili per l’operazione di recupero;

2 processi e tecniche di trattamento consentiti;

3 criteri di qualità per i materiali di cui e? cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

4 requisiti affinchè i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

5 un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Anche questa versione delle linee guida fornisce una sintesi degli aspetti da analizzare in fase di istruttoria per il parere tecnico End of waste ed elementi minimi da includervi. Inoltre, precisa che il parere Arpa valuta solo gli aspetti ambientali e non anche quelli sulla salute legati all’utilizzo della sostanza o dell’oggetto End of waste.

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