Rifiuti, pericolosità ai raggi X

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Rifiuti, pericolosità ai raggi X

Italia Oggi

Dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente le linee guida per la classificazione

Sotto esame il processo produttivo che origina il residuo

Esame di tutte le fasi del processo che ha originato il rifiuto, analisi delle sostanze che possono aver
contaminato il bene originario prima che divenisse tale, documentazione del percorso logico che dai dati
acquisiti porta al giudizio finale di classificazione dello scarto. Dopo la sentenza della Corte Ue del 28 marzo
2019 sui principi da osservare per la corretta classificazione dei rifiuti e dopo la pronuncia da parte della
Corte di cassazione (sentenza n. 42788 del 21/11/2019) sempre sullo stesso tema, arrivano dal Snpa (il
sistema nazionale per la protezione dell’ambiente composto da Ispra e connesse agenzie territoriali) le linee
guida operative su come procedere, diramate a mezzo del portale web istituzionale negli ultimi giorni dello
scorso anno.
Il contesto normativo. Con sentenza del 28 marzo 2019 la Corte di giustizia Ue ha individuato (interpretando
con valore vincolante per gli Stati Ue la normativa comunitaria) quali principi per tale classificazione dei rifiuti:
l’obbligo di tener conto di origine, composizione e valori limite di concentrazione di sostanze pericolose eventualmente contenute;

l’obbligo, se la se composizione non è immediatamente nota, di raccogliere informazioni idonee per acquisire una conoscenza sufficiente del residuo utilizzando obbligatoriamente i metodi di prova previsti da norme Ue e standard internazionali, ma ricorrendo anche a informazioni su
processi chimici e di produzione che hanno generato il residuo, informazioni su sostanze in ingresso e
intermedie, pareri di esperti, dati del produttore del bene da cui è derivato il rifiuto, banche dati su analisi dei
rifiuti, campionamento e analisi chimiche; l’obbligo inderogabile di ricercare le sostanze pericolose che (in
base alle metodologie indicate) possono «ragionevolmente» trovarvisi; la necessità, se all’esito di
valutazione rischi quanto più possibile completa vi sia impossibilità pratica di determinare la presenza di
sostanze pericolose o di valutarne le caratteristiche, di classificare il rifiuto come pericoloso.
Le indicazioni Snpa per l’identificazione dei rifiuti. Su tale contesto normativo poggiano le «Linee guida sulla
classificazione dei rifiuti» ex delibera 27 novembre 2019 n. 61 del Consiglio nazionale Snpa. In relazione
all’approccio metodologico per la classificazione le linee guida Snpa sottolineano in primis come le analisi
chimiche consentano talvolta di identificare solo i singoli elementi o le specie chimiche ma non gli specifici
composti presenti nei rifiuti. In questi casi, avvisa l’Snpa, per conoscere la natura dei rifiuti occorre
necessariamente passare dall'esame del processo produttivo o dell’attività che origina il rifiuto. Nel caso,
però, in cui anche all’esito di tali indagini non sia possibile risalire alle tipologie dei composti dei rifiuti, si
dovrà procedere alla loro classificazione assumendo che le singole specie si trovino nella forma
caratterizzata da maggior pericolosità, orientandosi quindi verso lo «scenario realistico più sfavorevole»
tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti. Laddove la
locuzione «ragionevolmente presenti», ricordano le linee guida Snpa, deve alla luce della pronuncia della
Corte Ue: riferirsi alla ricerca delle sostanze pericolose pertinenti ai rifiuti effettuabile sulla base delle
informazioni già note sui residui; non può intendersi come obbligo di verificare l’assenza di qualsiasi
sostanza pericolosa che non possa ragionevolmente trovarsi nei rifiuti sulla base del processo che li ha
generati e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze. Il tutto fermo restando, si legge ancora nelle
linee guida, che in caso di impossibilità pratica di identificazione i rifiuti devono essere classificati come
pericolosi. In relazione, invece, alle indagini sui processi che hanno generato i residui da classificare, le linee
guida sottolineano la necessità di considerare tutti i diversi stadi di cui sono composti. Nel caso, infatti, di
rifiuti che si formano per effetto di processi a più stadi, ciascuno dei quali prevede (per esempio) differenti
reazioni che coinvolgono diversi reagenti, la valutazione non potrà limitarsi a considerare esclusivamente lo
stadio finale dal quale materialmente tali residui si generano. Analogamente, per i residui prodotti da impianti
di trattamento rifiuti, la valutazione non potrà limitarsi a prendere in esame solo le operazioni che
intervengono nella fase di trattamento ma dovrà tener conto anche delle caratteristiche degli scarti in entrata.

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