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Sulla plastic tax una scelta in controtendenza

Il Sole 24 Ore

AMBIENTE

Il regime tipico delle altre accise responsabilizza pochi soggetti ben individuati

Benedetto Santacroce

Ettore Sbandi

Plastic tax spostata sulla grande distribuzione e l’ingrosso, con contemporanea revisione dell’oggetto del tributo.

Sono queste le novità allo studio del ministero dell’Economia e dell’agenzia Dogane Monopoli (Adm) comunicate ieri durante l’open hearing tenuto da quest’ultima per aggiornare gli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori per l’entrata in vigore del tributo (si veda a pagina 3), ora attesa per il 1° gennaio 2020 e passibile di ulteriori slittamenti.

La nuova imposta sui manufatti in plastica monouso destinati al contenimento e alla protezione di merci, è ancora fonte di gravi dubbi applicativi e, per questo, a dieci giorni di distanza dal precedente evento divulgativo del quale ha recepito gli input, Adm ha inteso ieri ragguagliare gli stakeholders in vista dell’adozione della determinazione direttoriale che, a oggi, entro ottobre dovrà essere emanata per dare esecuzione alle disposizioni del tributo introdotto con la legge di Bilancio 2020.

Le informazioni sono ancora molto succinte, ma si registrano da ieri importanti cambiamenti nella struttura dell’imposta, che sono allo studio del Fisco e che, tuttavia, destano qualche perplessità. In un breve video proiettato da Adm e già ora sul relativo sito web, si è infatti comunicata l’ipotesi di radicale modifica della struttura del tributo, sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo.

L’innesto di straordinaria rilevanza attiene, in particolare, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, individuati non più nei fabbricanti di materie plastiche, ma nei depositi grossisti e nella grande distribuzione. Fermo che queste due categorie sono in molte ipotesi anche difficili da individuare, la scelta appare in controtendenza rispetto al regime tipico delle accise e delle imposte di consumo in genere, da sempre impostate sulla responsabilizzazione di pochi soggetti ben individuati. Inoltre, la scelta di scendere di uno o più livelli nella catena delle vendite non sembra liberare l’intera linea di tracciabilità dell’imposta, togliendo ai produttori (o ai loro committenti) la possibilità di disporre del tributo sul piano commerciale, in termini di rivalsa.

Si realizzerebbe quindi una sorta di trasferimento in sospensione di prodotto tra fabbricante e grossista, non intendendosi questo momento quale immissione in consumo rilevante per l’imposta, che però è da comprendere, nelle catene di vendita, quando invece si realizza in concreto.

Sull’oggetto del tributo, invece, le novità appaiono meno complesse oltre che più eque. Sparirebbe infatti dall’oggetto dell’imposizione il concetto di semilavorato, che in effetti rappresenta solo una inutile complicazione, ammesso che questo possa essere definito ai fini della plastic tax.

Oltre a ciò, sarebbe introdotto un «criterio identificativo per funzioni», che dettaglierebbe meglio l’oggetto del tributo, legandolo alle relative finalità per risolvere molti dubbi circa i prodotti inclusi negli elenchi dei beni a imposta.

Sui controlli, ancora non sono chiari, invece, i criteri distintivi tra plastiche vergini e riciclate, oltre ai discussi «bilanci di materia», tutti da costruire soprattutto con riferimento ai nuovi soggetti obbligati, oltre che di fatto impossibili per le ipotesi di import o acquisto intra Ue, che pure sarebbero in fase di riconsiderazioni quali momenti rilevanti per l’imposta.

A ogni modo, appare evidente che le modifiche allo studio hanno carattere sostanziale e necessitano di una modifica normativa. Questo pone il tema dei tempi, sui quali Adm non ha comprensibilmente fornito una risposta netta, e pone gli operatori in una situazione difficile, a metà tra l’esecuzione di attività preparatorie sui dati fino a ieri in possesso e la pianificazione futura sulle novità allo studio che cambiano le carte in tavola. La sensazione è che i temi aperti sono molti, forse troppi, e che la norma è oggi formulata in forma davvero infelice, mentre l’interesse di tutte le parti sia nel senso di posticipare il tributo, eventualità però che a oggi non è certa.

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