Tari Regolamenti comunali e prescrizioni vincolanti

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Tari Regolamenti comunali e prescrizioni vincolanti

Il Sole 24 Ore

Tari

Regolamenti comunali e prescrizioni vincolanti

Le prescrizioni della delibera Arera 15/2022 sono vincolanti per l’adeguamento dei regolamenti comunali?

Con la delibera n. 15/2022 l’Arera interviene sulla disciplina della Tari imponendo di fatto ai Comuni di adeguare dal 2023 i propri regolamenti al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif), prevedendo in particolare il termine di 90 giorni di presentazione della dichiarazione dall’inizio occupazione ex articolo 6 del Tqrif (in luogo del 30 giugno dell’anno successivo ex comma 684 della legge 147/2013), il termine di 120 giorni lavorativi per effettuare i rimborsi ex articolo 28.3 del Tqrif (in luogo dei 180 giorni ex comma 164 della legge 296/2006), la misura degli interessi con riferimento al tasso fissato dalla Banca centrale europea ex articolo 27.5 del Tqrif (anziché al tasso di interesse legale, ex comma 165 della legge 296/2006), eccetera. Si tratta di prescrizioni regolatorie in contrasto alla normativa  primaria sulla Tari, che non risulta formalmente modificata e che non può ritenersi derogata dalla delibera Arera n. 15/2022, considerata peraltro la riserva di legge in materia di finanza locale (articolo 150 del Tuel).

Si crea così un corto circuito applicativo, considerato che il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall’Arera è soggetto a conseguenze sanzionatorie (da 2.500 euro a 154,9 milioni di euro), ma il dipartimento delle Finanze potrebbe esercitare il suo potere di controllo ex articolo 52, comma 4, del DIgs 446/97 impugnando le modifiche regolamentari in contrasto alla normativa fiscale. Come devono regolarsi i Comuni in sede di adeguamento dei regolamenti Tari alle prescrizioni dell’Arera? Possono disattendere le prescrizioni in contrasto alla normativa primaria Tari e allineare i regolamenti solo alle prescrizioni dell’Arera che intervengono in ambiti non disciplinati dalla legge (tra cui gli effetti della dichiarazione di variazione ex articolo 11.3 del Tqrif, l’invio del documento di riscossione ex articolo 26.1 del Tqrif, l’ulteriore rateizzazione ex articolo 27.1 Tqrife la rettifica degli importi addebitati ex articolo 28.1 del Tqrif)?

Inoltre, qualora si dovesse ritenere applicabile il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione Tari, quali conseguenze si avrebbero dal punto di vista dell’irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione e del termine di decadenza ai fini dell’attività di accertament? 

Risposta

Occorre premettere che il quesito in esame attiene in maniera preponderante ai rapporti intercorrenti tra Arera ed enti locali e alle relative conseguenze, anche sanzionatorie: problematiche queste sulle quali nonsiritiene di poter intervenire. Vale comunque la pena di precisare che a norma dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, gli enti locali possono esercitare la propria potestà regolamentare, purché non si incida sull’aliquota massima, sui soggetti passivi e sulle fattispecie imponibili.

In particolare, le disposizioni sulle quali è intervenuta la delibera di Arera non risultano coperte dalla riserva di legge appena delineata; pertanto, anche sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989), gli enti locali possono disciplinare questi particolari aspetti diversamente da quanto previsto dalla legge.

A questo proposito, si richiama, ad esempio, il comma 685 dell’articolo 1 della legge 147/2013, il quale dispone che «la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni».

Al riguardo, con la risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019, il Mef ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione Tari rimane «fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare».

Atteso quindi che tale potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti sopra delineati, tuttavia altra è la tematica sottesa al quesito, vale a dire se gli stessi enti siano obbligati al rispetto delle prescrizioni derivanti dalle delibere dell’Arera: tematica che, come anticipato, non attiene alla competenza del Mef. In merito, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione, come altresì evidenziato nel quesito, sulla circostanza che, a norma dell’articolo 2, comma 20, punto c) della legge 481/1995, nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità «irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie».

Tale sanzione, pertanto, dovrebbe colpire gli enti che non adeguano i regolamenti alle prescrizioni dell’Autorità. Diverso, invece, è il caso in cui il regolamento comunale abbia 0 meno previsto il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione Tari e il contribuente non abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo. Ovviamente, in siffatta ipotesi, nei confronti del contribuente si applicano comunque le disposizioni ordinarie relative alle sanzioni irrogabili per omessa dichiarazione e ai termini di decadenza fissati per l’attività di accertamento.

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