Il Sole 24 Ore
AMBIENTE
Decreto discariche, urgenti le correzioni del testo nazionale
Per rifiuti non pericolosi indicati valori limite previsti per altra tipologia
Paola Ficco
È in vigore da pochi giorni ma già si rendono necessarie urgenti correzioni. Si tratta del “decreto discariche” di cui al Dlgs 121/2020 in vigore dal 29 settembre che, messo alla prova dell’ operatività, manifesta limiti importanti che rischiano di impedire lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e di quelli non pericolosi. In un paese senza impianti a tecnologia complessa (termovalorizzatori) la penna distratta della burocrazia può produrre seri problemi. Le criticità derivano da una serie di refusi e di disposizioni non coordinate tra loro anche perché il nuovo testo, recependo la direttiva UE 850/2018, ha sussunto in un’unica norma le disposizioni sostanziali e quelle tecniche di ammissibilità in discarica, così ha modificato il tenore del Dlgs 36/2003 facendo confluire tutto nello stesso testo e abrogando il Dm 27 settembre 2010. Le correzioni sono urgenti anche perché in Italia i rifiuti hanno ben pochi sbocchi diversi dalle discariche. Una delle evidenze più sonore risiede nelle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità nelle discariche per rifiuti non pericolosi (tra cui anche i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) dove si richiamano i valori limite previsti per altra tipologia di rifiuti; infatti, invece di operare il richiamo alla tabella 5 il testo fa riferimento alla tabella 5a) che, invece interessa i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
Il che ha indotto Fise Assoambiente (Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) a chiedere al Ministero dell’ambiente di intervenire con urgenza per le correzioni e di adottare un atto di indirizzo alle Regioni per «definire eventuali ordinanze volte a superare le criticità evidenziate». Ma già lo scorso 30 settembre, la Regione Umbria ha adottato la sua ordinanza perché in questa regione (e non solo) il sovvallo secco (dalla selezione del rifiuto indifferenziato con trattamento meccanico/biologico) può recapitare solo in discarica. Questo sovvallo ha una concentrazione di Doc (carbonio organico disciolto) che supera i limiti delle tabelle 5 e 5 a ) presenti nel Dlgs 36/2003. La tabella 5 prevede che ai rifiuti da selezione di cui al codice europeo 191212 (in genere attribuito al sovvallo secco) il limite del Doc non si applica. La tabella 5 a), invece, è priva di deroga perché è riferita a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che, in quanto tali, vanno in discariche per rifiuti non pericolosi. Quindi, poiché il sovvallo secco non è contemplato in questa tabella, non può accedere alla discarica per non pericolosi con ovvie ripercussioni sulla gestione regionale dei rifiuti a cominciare dalla raccolta stradale dei rifiuti urbani.
La possibile interruzione del servizio di raccolta «può essere all’origine di un potenziale rischio per la salute della popolazione» a causa dell’inevitabile proliferazione batterica e l’attività di raccolta e gestione dei rifiuti sono qualificate dal “Codice ambientale” come “di pubblico interesse”. Per questi motivi, fino al 31 dicembre 2020, in Umbria nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano la tabella 5 -di fatto- senza riferimento al Doc.
La correzione al testo nazionale è necessaria perché i termovalorizzatori non mancano solo in Umbria mentre le discariche sono dovunque.