Combustibili dai rifiuti solo se non sono più urbani

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Combustibili dai rifiuti solo se non sono più urbani

Italia Oggi

Combustibili dai rifiuti solo se non sono più urbani

E’ necessario che l’oggettiva trasformazione del rifiuto sia accertata con particolare attenzione a valle del trattamento meccanico cui è sottoposto, per capire se lo stesso rifiuto sia o meno riconducibile alla categoria dei rifiuti urbani. L’affermazione è contenuta nella sentenza del Tar Piemonte n. 486 del 18 maggio 2022.Il caso riguarda la localizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti secondari, finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario (Css), che a questo fine prevede l’utilizzo di rifiuti speciali. Tra quelli previsti c’è il «19 12 12» e cioè la categoria del catalogo europeo dei rifiuti che include i rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti stessi.

A seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, una serie di soggetti (comuni, consorzi di tutela e associazioni) sono insorti con un articolato ricorso fondato su diverse motivazioni, lamentando il difetto di istruttoria. Nei fatti, il punto centrale su cui ruota tutta la vicenda è la nozione di «trattamento meccanico». Secondo la sentenza, la modifica delle proprie originarie caratteristiche è ancor più rilevante laddove vengano utilizzati per rifiuti prodotti da impianti di trattamento meccanico anche quelli provenienti da raccolta urbana. «In questo caso, in particolare, è necessario che sia accertata con particolare attenzione l’oggettiva trasformazione del rifiuto a valle del trattamento meccanico cui è sottoposto (…) tale per cui lo stesso non è più in alcun modo riconducibile alla categoria dei rifiuti urbani», recita la pronuncia.

Dunque, secondo la corte piemontese – alla luce della natura particolarmente rilevante e diffusa degli interessi coinvolti dalla realizzazione di impianti di recupero – ciò che conta per la produzione di combustibile Css, è la natura effettiva del rifiuto, anche alla luce delle caratteristiche che lo stesso presenta a seguito del processo di trattamento cui è sottoposto.

La sentenza spiega che la centralità di questo profilo era già emersa nel corso delle riunioni della conferenza di servizi. Ma l’amministrazione procedente si era limitata a prendere atto delle dichiarazioni della società proponente, senza verificare la natura del trattamento meccanico a cui sono sottoposti i rifiuti, né le caratteristiche che questi assumono a valle dello stesso, prima di essere immessi nell’impianto.

Nel provvedimento impugnato, però, non v’è traccia di approfondimenti finalizzati all’accertamento e alla verifica di questi aspetti. Pertanto, secondo il Tar, il difetto di istruttoria lamentato dai ricorrenti sussiste; quindi il ricorso va accolto.

In tal senso, va detto, si era pronunciata anche la Corte di Giustizia, VIII sezione, con sentenza dell’11 novembre 2021, causa C 315/20. Nella sentenza dei giudici Ue si affermava che i rifiuti urbani non differenziati restano tali anche quando sono stati oggetto di un’operazione di trattamento rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà. Anche in questo caso si trattava di rifiuti sottoposti a trattamento meccanico e classificati dall’impianto di provenienza, a seguito di tale trattamento, alla voce 19 12 12 del CER.

Giorgio Ambrosoli

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