Controlli sull’end of waste da concludersi in 60 giorni

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Controlli sull’end of waste da concludersi in 60 giorni

Il Sole 24 Ore

Pubblicate le linee guida che rendono omogenee le procedure di ispezione
Il sistema della cessazione della qualifica di rifiuto (meglio nota come end of waste) “caso per caso” prende forma. Infatti, dopo la riformulazione dell’articolo 184-ter, del Codice ambientale (decreto legislativo 152/2006) ad opera del Dl “crisi aziendali” (Dl 101/2019 convertito nella legge 128/2019), il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ha emanato la linea guida (comma 3 ter) per l’applicazione della disciplina end of waste sotto il profilo dei controlli.
Il documento costituisce oggetto della delibera 67 adottata dal Consiglio dell’Snpa ed è stato pubblicato sul sito del Sistema all’indirizzo https://www.snpambiente.it/chi-siamo/consiglio-nazionale/atti-del-consiglio.
Si tratta di un primo strumento teso ad assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneita dei controlli sul territorio nazionale, ed è quindi fondamentale per garantire l’uniformità di trattamento. Il controllo è previsto a campione, ma la linea guida rappresenta il nuovo “fil rouge” di condotta uniforme, a livello sia di imprese sia di pubblica amministrazione per la messa al bando di localismi e protagonismi.
La riformulazione dell’articolo 184-ter del Codice ambientale, infatti, ora prevede che, in mancanza dei criteri Ue o nazionali per la venuta ad esistenza dell’end of waste, le autorizzazioni sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6, par. 1, della direttiva 2008/98/Ce e in base ai «criteri dettagliati» definiti nell’ambito dei relativi procedimenti amministrativi e indicati dal nuovo articolo 184-ter.
In particolare, la nuova norma stabilisce che l’Ispra, o l’Arpa delegata da Ispra, effettua controlli a campione (sentita l’autorità competente, in contraddittorio con l’ interessato) sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, i processi di recupero e le sostanze o gli oggetti in uscita, alle autorizzazioni rilasciate nonché alle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dettate dalla citata direttiva 2008/98, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il controllo deve concludersi entro 60 giorni dall’inizio della verifica. L’Ispra (o l’Arpa delegata) comunica entro 15 giorni gli esiti della verifica al ministero dell’Ambiente.
Gli aspetti principali del processo di recupero/riciclo che possono essere ispezionati sono i seguenti:
-rifiuti in entrata;
-processi e tecniche di recupero/riciclo;
-criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dal recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
-requisiti affinché? i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità?, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
-un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Le fasi principali di ispezione che guideranno l’Snpa nell’implementazione del sistema di controllo sono quattro:
-definizione di una strategia e pianificazione delle ispezioni anche per identificare il campione da controllare;
-preparazione ed esecuzione dell’ispezione;
-segnalazione dei risultati dell’ispezione;
-monitoraggio delle prestazioni e rendicontazione al ministero dell’Ambiente.
Al punto 5.6.1 della linea guida si legge che «il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, individuati dall’atto di autorizzazione, devono essere accertati per ciascun lotto prodotto». La dimensione del lotto deve essere definita «caso per caso nell’ambito dell’istruttoria autorizzativa». Diversamente per il detentore scatterà «l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto».
Tutto sotto controllo, infatti, la tabella 5.4 indica chiaramente che «il produttore deve dotarsi di un sistema di gestione e controllo interno … che deve includere procedure operative che descrivano tutto l’iter del rifiuto, dal suo conferimento nell’impianto di recupero fino alla produzione del prodotto finale e suo invio al successivo ciclo produttivo di altri utilizzatori».
Paola Ficco

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