Gli enti possono scegliere di non applicare i criteri sugli oneri dell’emergenza

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Gli enti possono scegliere di non applicare i criteri sugli oneri dell’emergenza

Il Sole 24 Ore

Facoltativi i parametri Covid dell’Arera

Gli enti possono scegliere di non applicare i criteri sugli oneri dell’emergenza

Giuseppe Debenedetto

È da ritenersi facoltativa l’applicazione dei parametri straordinari previsti dall’Arera per garantire eventuali oneri del servizio rifiuti derivanti dall’emergenza Covid-19. È uno dei chiarimenti forniti dall’Ifel con una nota di approfondimento pubblicata venerdì sulle ultime modifiche normative e sui provvedimenti dell’Arera adottati con delibera 238/2020.

Con questo provvedimento l’Autorità di settore ha introdotto elementi di flessibilità per mitigare l’impatto dell’emergenza sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare è possibile definire le entrate della Tari secondo le regole del metodo tariffario rifiuti (Mtr) di cui alla delibera 443/2019 considerando anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno 2020, dovuti alla gestione dell’emergenza, connessi ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena. Tra i parametri straordinari la delibera 238/2020 prevede un coefficiente (tra lo 0 e il 3%) che tenga conto delle particolari modalità di espletamento del servizio rifiuti, come lo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza, l’attivazione di servizi di raccolta rifiuti rivolti a soggetti positivi o in quarantena, l’igienizzazione e il lavaggio di marciapiedi e strade, eccetera.

L’Ifel precisa che la considerazione di questi elementi nei piani finanziari 2020 è facoltativa, sia relativamente al complesso dei parametri straordinari indicati dalla delibera 238/2020, sia con riguardo alla scelta anche di uno solo – o di nessuno – di essi, coerentemente alla richiesta dell’Anci espressa in sede di consultazione. Pertanto, nel caso in cui gli enti territorialmente competenti non intendano avvalersi della facoltà di applicare i fattori correttivi, rimangono valide tutte le determinazioni già assunte in materia di predisposizione dei piani finanziari 2020. Nel caso invece in cui l’ente abbia già trasmesso all’Arera la predisposizione del Pef per l’anno 2020, il medesimo ente potrà eventualmente integrarne il contenuto tramite la procedura recentemente resa disponibile via extranet sul sito dell’Autorità. L’Arera ha peraltro messo a disposizione sul proprio sito il Mtr di cui alla delibera 443/2019 integrato con i nuovi parametri della delibera 238/2020.

Fatte poi alcune precisazioni sull’utilizzo dei parametri previsti al fine di considerare i costi generati dall’emergenza, l’Ifel si sofferma sulle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste dalla delibera 158/2020 evidenziando alcune criticità, come la mancata adozione del Dpcm sul bonus sociale per le utenze domestiche disagiate e l’inopportunità che le riduzioni sociali possano trovare copertura nei costi del piano finanziario.

Infine, sulle anticipazioni tramite la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche, l’Ifel segnala che le istruzioni operative per l’invio della documentazione sono state pubblicate il 24 agosto sul sito dell’Arera.

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