Rischio impennata per la Tari con lo stop alle assimilazioni

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Rischio impennata per la Tari con lo stop alle assimilazioni

Il Sole 24 Ore

Il decreto sull’economia circolare cancella i poteri comunali sui rifiuti speciali

A costi invariati le mancate entrate saranno caricate sulle utenze domestiche

Pasquale Mirto

Il decreto legislativo che attua le norme europee sull’«economia circolare» (Dlgs 116/2020, si veda anche Il Sole 24 Ore del 16 settembre) stravolge completamente la tariffa rifiuti, eliminando la possibilità per i Comuni di disporre l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. In altri termini, ciò comporterà la detassazione di tutte le attività produttive, e siccome è facile immaginare che i costi complessivi del servizio non varieranno di molto, si prospetta nel 2021 per tutte le altre categorie, a partire dalle utenze domestiche, un incremento della tariffa rifiuti a due cifre, e in alcune realtà anche il raddoppio, ben che vada.

Peraltro, nel 2021 le tariffe dovranno già aumentare, per tener conto del conguaglio determinato quest’anno per chi entro il prossimo 30 settembre deciderà di confermare le tariffe 2019.

Lo stravolgimento della tassa rifiuti 2021 passa dalla modifica dell’articolo 198 del Dlgs 152/2006, il quale definisce le competenze dei Comuni nella materia dei rifiuti.

Il primo comma prevede la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il Dlgs 116/2020 sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati, la cui gestione è ora completamente liberalizzata.

Inoltre, il comma 2, lettera g), dell’articolo 198 prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre con regolamento l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri che dovevano essere stabiliti in un decreto del ministero dell’Ambiente, mai emanato. La mancata emanazione del decreto ministeriale fa sì che l’unica disciplina a cui era possibile fare riferimento fino a oggi fosse la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.

Il Dlgs 116/2020 sopprime la lettera g) dell’articolo 198, e quindi elimina la possibilità per il Comune di disporre assimilazioni. Questo comporterà anche la modifica dei regolamenti Tari nella parte in cui si dispone l’assimilazione. Ovviamente sarebbe utile un intervento anche sulla disciplina della Tari nella legge 147/2013, almeno nella parte in cui si dispone l’obbligo per il Comune di prevedere delle riduzioni per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore avvia al riciclo.

Ma c’è di più. All’articolo 198 viene inserito il nuovo comma 2-bis), il quale dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. Questa modifica va raccordata con la nuova definizione di rifiuto urbano, recata dall’articolo 183 del Dlgs 152/2006, che considera tali anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dai soggetti di cui al nuovo allegato L-quinquies, allegato che corrisponde “quasi” all’elenco delle utenze non domestiche riportato dal Dpr 158/1999, che sono però 30.

La categoria che manca nel nuovo allegato è la categoria 20, «attività industriali con capannoni di produzione». In altri termini, le attività industriali, non producendo neanche rifiuti urbani, sembrano essere completamente escluse.

Infine, il Dlgs 116/2020, con una modifica all’articolo 238 del Dlgs 152/2006 (che disciplina però la Tia 2 e non la Tari) prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, quindi escluse le industrie, possono conferire questi rifiuti al di fuori del servizio pubblico, anche se la scelta deve essere fatta per un periodo non inferiore a cinque anni. In caso di mancato utilizzo del servizio pubblico, le imprese sono escluse dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Rimane da capire su quale superficie occorrerà applicare la quota fissa, anche se per la Cassazione tale quota deve essere applicata sull’intera superficie dell’azienda, inclusa quella dove si producono rifiuti speciali.

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