Il combustibile secondario non è rifiuto. Quando serve

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Il combustibile secondario non è rifiuto. Quando serve

Italia Oggi

Il combustibile secondario non è rifiuto. Quando serve

di Giorgio Ambrosoli

La cessazione della qualifica di rifiuto di Css (Combustibile solido secondario) è finalizzata ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all’aumento della certezza d’approvvigionamento energetico. Esso è disciplinato dal decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013.

Tuttavia, è possibile avvalersi delle autorizzazioni di recupero (ex comma 3, art. 184-ter, dlgs n. 152/06), quando, in mancanza di criteri specifici, vi è la possibilità di autorizzare «caso per caso» le operazioni da cui deriva «l’end of waste».

Lo dispone una risposta del ministero dell’ambiente del 13 aprile 2023 ad un interpello del Agci dell’Umbria, che ha posto i seguenti quesiti:

come deve essere considerato un Css che viene ulteriormente trattato in un impianto pirolitico a ciclo chiuso (senza emissioni di alcun genere), da cui si ottiene già un syngas pulito assimilabile al gas cittadino, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;

se questo nuovo prodotto (ovvero un CSS di qualità) risponde ai requisiti dell’articolo 184-ter.

Nel rispondere, il Mase ricorda che oggi coesistono due discipline con la medesima finalità. In particolare, l’allegato 3 del dm 22/2013 prevede che la produzione del Css-Combustibile possa avvenire secondo i processi e le tecniche elencate nell’allegato B delle norme tecniche Uni En 15359. Tuttavia, nello stesso allegato, è anche chiarito che il richiamo alla suddetta norma tecnica di settore è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo dei processi e delle tecniche per la produzione di un Css-Combustibile. Cioè essa non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un ogni atto abilitativo per la costruzione e l’esercizio un impianto per la produzione del Css-Combustibile.

Infatti, secondo la risposta del Mase, la scelta dei processi e delle singole tecniche di produzione del CSS-Combustibile nonché la sequenza delle varie fasi, attività e processi resta a completa e libera scelta di ciascun produttore di un CSS-Combustibile.

Essa deve essere operata anche in base a scelte tecniche che possono anche essere derivate da uno specifico know-how, talvolta coperto da brevetti end of waste.

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