L’Arera chiede ai comuni di tutelare chi è stato penalizzato dall’emergenza Covid

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L’Arera chiede ai comuni di tutelare chi è stato penalizzato dall’emergenza Covid

Italia Oggi

Imprese e autonomi senza Tari

Niente tassa rifiuti nel periodo di chiusura delle attività

di Sergio Trovato

Imprenditori e lavoratori autonomi vanno tutelati. I comuni, infatti, non devono applicare la Tari nel periodo di chiusura delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo a causa dell’emergenza epidemiologica. Per alberghi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e, in generale, per tutti i contribuenti ai quali è stato impedito di poter svolgere la loro attività è doveroso escludere il pagamento della tassa o della tariffa rifiuti, limitatamente al periodo di sosta forzata. Gli enti, invece, hanno facoltà di concedere agevolazioni per le attività per le quali non è stata imposta la chiusura, per esempio gli studi professionali. Facoltativa è anche l’applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche. Anche se, in attesa dell’elargizione del bonus sociale Tari, è opportuno prevedere delle riduzioni tariffarie per i soggetti più deboli, che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. Così si è espressa l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) con la deliberazione 158 del 5 maggio 2020.

La regola fissata nella deliberazione è che devono essere tutelati tutti i soggetti che esercitano attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo, che in seguito alla loro chiusura temporanea hanno avuto un fisiologico calo dei ricavi. Secondo l’Arera, atteso il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è necessario adottare «alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale». In particolare, per alcune tipologie di utenze non domestiche va tenuto conto della «minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti». Nei casi in cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi devono essere ridefiniti, per il calcolo della quota variabile della tariffa, «gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%»; mentre se è stata prevista la sospensione e poi l’eventuale riapertura, l’ente è tenuto a individuare i giorni di chiusura al fine di definire «la corrispondente quota variabile», seguendo il criterio sopra citato.

È inoltre opportuno apportare dei correttivi per le utenze non domestiche, come per esempio gli studi professionali, che nonostante non siano state assoggettate a provvedimenti di sospensione per l’emergenza epidemiologica hanno chiuso temporaneamente la loro attività per scelta volontaria. In questi casi hanno prodotto minori quantitativi di rifiuti e, in base al principio comunitario «chi inquina paga», l’ente potrebbe concedere una riduzione tariffaria «a seguito di specifica istanza presentata dall’utente» che autocertifichi la minore produzione di rifiuti.

Infine, uno sguardo deve essere rivolto «alle utenze domestiche disagiate». Nella deliberazione viene richiamato l’articolo 57-bis del dl fiscale (124/2019), che ha istituito il bonus Tari, in base al quale i beneficiari devono essere individuati con gli stessi criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Per l’Autorità ambientale, nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal citato articolo 57-bis, e delle disposizioni che dovrà emanare la stessa Arera, per garantire agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso al servizio con tariffe ridotte, gli enti dovrebbero prevedere «per l’anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in atto». Pertanto, i benefici dovrebbero essere destinati al nucleo familiare che risulti in possesso dei requisiti per l’ammissione al bonus sociale.

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