Tari, gli obblighi di qualità modificano i regolamenti

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Tari, gli obblighi di qualità modificano i regolamenti

Il Sole 24 Ore
Tari, gli obblighi di qualità modificano i regolamenti
Si infittisce l’incrocio di date per l’approvazione dei Pef e delle delibere tariffarie
Pasquale Mirto
Aprile incerto per i Comuni. Quasi la normalità per la Tari, visto che ogni anno si pone il problema del
rispetto dei termini di approvazione del Pef, delle delibere tariffarie, dei regolamenti e oggi del recepimento
delle direttive di Arera.
A dare un po’ di stabilità, almeno nelle intenzioni, è intervenuto l’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl
228/2021, il quale dispone che i Comuni «possono» approvare i Pef, le tariffe e i regolamenti della Tari e
della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Tuttavia, lo stesso Milleproroghe
all’articolo 3, comma 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine di approvazione del
bilancio di previsione. Sicché è nato subito il dilemma se la data del 30 aprile, sganciata dal termine di
approvazione del bilancio, cede di fronte alla regola generale, che prevede come termine ultimo quello di
approvazione del bilancio, anche considerando che il Milleproroghe è andato in deroga alla disciplina
specifica Tari (comma 683, legge 147/2013), ma non alla disciplina ordinaria (comma 169, legge 296/2006).
Sul punto è intervenuta Ifel con nota del 31 marzo, invitando alla prudenza e consigliando di approvare entro
il 30 aprile, anche se sono stati proposti emendamenti (al Dl Energia) volti ad allineare la Tari al 31 maggio.
Occorre però considerare che i Comuni, per approvare le tariffe, devono aspettare il Pef predisposto dai
gestori e validato dalle autorità d’ambito, se esistenti e funzionanti. Ma quest’anno i Pef devono includere
anche gli investimenti necessari ad adempiere, dal 1° gennaio 2023, agli obblighi sulla qualità del servizio
derivanti dalla delibera Arera 15/2022. Gli investimenti, però, sono conseguenti alla scelta del quadrante
della matrice prevista nell’articolo 3 del Tqrif, allegato alla delibera 15/2022, scelta che per Arera doveva
avvenire entro il 31 marzo, ma che Ifel (nella nota richiamata) considera come data non perentoria, che può
essere differita al 30 aprile.
Ma il caos adempimentale non finisce qui.

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