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Italia Oggi

Gli effetti delle modifiche ex dlgs 116/2020 che recepisce il Pacchetto economia circolare

Gestione dei rifiuti al restyling

Al via il nuovo sistema per l’assimilazione agli urbani

Pagina a cura di Vincenzo Dragani

Operatività del nuovo sistema per l’«assimilazione» dei rifiuti speciali agli urbani, semplificazioni burocratiche per la conduzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, linee guida ministeriali per la classificazione dei residui. Queste le prime novità normative di settore previste con l’avvio del 2021 alla luce della riformulazione del Codice ambientale avvenuta nell’ultima parte del 2020 ad opera del dlgs 116/2020 di recepimento delle direttive Ue costituenti il «Pacchetto economia circolare rifiuti».

«Assimilazione» rifiuti. Dal 1° gennaio 2021 a stabilire quali rifiuti speciali sono da considerarsi, in forza di legge, veri e propri urbani è direttamente il dlgs 152/2006, mediante i nuovi criteri qualitativi previsti dal combinato disposto dei rinnovati articoli 183 e 184 più relativi allegati tecnici.

In materia, l’intervento del dlgs 116/2020 ha infatti formalmente espunto dal Codice ambientale il concetto di «assimilazione», il relativo potere del Comune di effettuarla ed i riferimenti a criteri quantitativi.

Prevede infatti ora seccamente il Codice ambientale che, oltre ai domestici, sono rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b-ter) anche quelli provenienti da altre fonti purché soddisfino contemporaneamente le seguenti due condizioni:

– sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati con relativo codice di classificazione nel suo nuovo allegato L-quater;

– sono prodotti dalle attività elencate nel suo successivo allegato L-quinquies.

In particolare, il criterio della natura/composizione (ex allegato L-quater) è fondato su un elenco di rifiuti che, dopo una puntuale indicazione di 13 categorie di rifiuti non pericolosi identificati con relativo codice Eer (organici, carta/cartone, plastica, legno, metallo, imballaggi compositi, multimateriale, vetro, tessile, toner, ingombranti, vernici/inchiostri/adesivi/resine, detergenti), include testualmente anche «altri rifiuti non biodegradabili» e «rifiuti urbani indifferenziati».

Il concorrente criterio della provenienza (ex allegato L-quinquies) prevede invece un preciso elenco di 29 attività (dai musei alle carrozzerie, passando per alberghi, strutture di cura, terziario, negozi, attività artigianali e ristorative) salvo poi in chiusura sancire che si considerano comprese nello stesso elenco le attività «ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti».

Rimangono speciali i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse (esclusi dagli urbani ad opera dei suddetti allegati) nonché quelli individuati dalle altre norme ex articoli 183 e 184 del Codice ambientale, quali in estrema sintesi: rifiuti provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio, sanitarie che non soddisfano i due nuovi parametri per essere considerati urbani; rifiuti derivanti dall’attività di recupero/smaltimento rifiuti, fanghi prodotti da trattamenti acque, residui da abbattimento di fumi, fosse settiche e da fognarie; veicoli fuori uso; rifiuti da costruzione e demolizione; residui da scavo.

Resta salva la possibilità di affidare il recupero dei propri rifiuti speciali ora ricondotti agli urbani al di fuori del servizio pubblico: con il diritto di essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente avviati tramite il mercato a recupero (da dimostrare con attestazione del soggetto che lo effettua); con il limite di non poter tornare al servizio pubblico (salvo autorizzazione del gestore) prima di un quinquennio.

Raccolta e trasporto nuovi rifiuti urbani. Delle conseguenze che il repentino cambio di regime avrebbe comportato per gli operatori del trasporto rifiuti si è reso prontamente conto l’Albo nazionale dei gestori ambientali, che con propria deliberazione 22 dicembre 2020 n. 4 ha evitato il blocco per lo spostamento degli speciali divenuti urbani dal 1° gennaio 2021.

Con la delibera in parola il Comitato nazionale dell’Albo ha infatti sancito che, al fine di garantire la continuità del servizio in attesa dell’adeguamento dei provvedimenti d’iscrizione, i soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo (rispettivamente, per raccolta/trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e trasporto di propri rifiuti in ridotte quantità) possono continuare a svolgere le relative attività in relazione ai rifiuti identificati dai codici Eer per i quali sono abilitati e che nelle more sono diventati urbani.

Utile ricordare che sempre in area Gestori ambientali, il 2021 è l’anno a partire dal quale, salvo ulteriori slittamenti dettati dall’emergenza Covid, saranno chiamati a confermare le proprie competenze coloro che svolgono l’incarico di «responsabile tecnico», quale figura di cui devono obbligatoriamente dotarsi le imprese che svolgono attività di raccolta/trasporto rifiuti, bonifica siti o beni contenenti amianto, commercio/intermediazione rifiuti, la quale è deputata ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei residui.

A prevedere l’esame in parola è il combinato disposto delle norme ex dm 120/2014 e correlate deliberazioni dell’Albo gestori ambientali, le quali stabiliscono (con effetto dal 16 ottobre 2017) la necessità di sostenere sia in ingresso che con cadenza quinquennale (da cui la deadline 2021) una verifica di idoneità quale condizione per il legittimo esercizio della professione.

Le prime verifiche di aggiornamento previste già per l’inizio del gennaio 2021, lo ricordiamo, sono però state sospese proprio in ossequio alle disposizioni governative per contrastare la pandemia Covid.

Preparazione per il riutilizzo. Tra i provvedimenti tecnicamente previsti per la fine dello scorso 2020, e quindi plausibilmente attesi al debutto nel 2021, vi è l’atteso dm Ambiente sulle semplificazioni burocratiche per la conduzione delle operazioni di «preparazione per il riutilizzo», quale attività di recupero di rifiuti coincidente (ex articolo 183 del dlgs 152/2006) con «le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento».

In luogo dell’attuale necessaria autorizzazione per il suo esercizio, l’articolo 214-ter del Codice ambientale (come riformulato dal citato dlgs 116/2020) prevede infatti che la preparazione per il riutilizzo possa essere effettuata mediante segnalazione certificata di inizio di attività previa adozione di apposito dm che definisca modalità operative, dotazioni tecniche e strutturali, requisiti minimi di qualificazione degli operatori, quantità massime impiegabili, provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti, condizioni specifiche di utilizzo degli stessi. L’adozione del suddetto decreto era stata fissata entro i 60 giorni dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni, che essendo avvenuta il 26/9/2020 aveva determinato quale termine finale quello del novembre scorso.

Classificazione rifiuti. Da adottarsi invece proprio entro l’ultimo giorno del 2020 ex rinnovato articolo 184 del dlgs 152/2006, e quindi altrettanto atteso con l’avvio del 2021, è infine il dm Ambiente di formalizzazione di nuove linee guida Snpa per la corretta attribuzione ai rifiuti dei Codici Eer (Elenco europeo dei rifiuti) e delle caratteristiche di pericolo.

L’atteso decreto si presenta quanto mai rilevante alla luce delle numerose discrepanze tra le norme unionali sulla classificazione dei rifiuti e quelle nazionali previste dall’allegato D del dlgs 152/2006 emerse all’indomani delle modifiche apportate al Codice ambientale da parte del dlgs 116/2020 in recepimento del «Pacchetto economia circolare».

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