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Monitoraggio rifiuti, si cambia Le novità: la modulistica e il Registro elettronico nazionale

Italia Oggi

Il dm n. 59 riscrive le regole sulla tracciabilità. Le imprese si adegueranno dal 15/12/2024

Monitoraggio rifiuti, si cambia

Le novità: la modulistica e il Registro elettronico nazionale

di Vincenzo Dragani

Cambia dal 15 dicembre 2024 la tracciabilità dei rifiuti, data dalla quale gli operatori del settore sono chiamati a rispettare le nuove regole relative a tutte e tre le storiche componenti del sistema, ossia registri di carico e scarico, formulario per il traporto, dichiarazione annuale Mud. Con la peculiarità che un determinato novero di loro sarà obbligato ad adempiere ai rinnovati obblighi tramite una nuova piattaforma telematica, il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” (o Rentri), già ribattezzato come l’erede del Sistri. A inaugurare la riforma è la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 31 maggio 2023 (n. 126) dell’atteso decreto, il dm Ambiente 4 aprile 2023 n. 59 che, in attuazione del Codice ambientale, detta la prime regole di dettaglio del nuovo sistema.

I nuovi documenti di carico/scarico e trasporto. Il neo regolamento (in vigore dal 15 giugno 2023) rinnova gli storici due documenti madre per il tracciamento dei rifiuti risalenti agli anni ’90. Il dm 59/2023, in particolare, introduce: il nuovo “modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti” in sostituzione del “modello dei registri di carico e scarico” previsto dal dm 148/1998; il nuovo “formulario di identificazione del rifiuto” in sostituzione del “formulario di accompagnamento dei rifiuti” ex dm 145/1998. L’operatività dei nuovi modelli scatterà però solo dal 15 dicembre 2024, data a partire dalla quale essi dovranno essere utilizzati al posto degli attuali da tutti gli operatori individuati dal Codice ambientale, che siano iscritti o meno al nuovo Rentri. Ciò che cambierà sarà infatti solo la modalità di tenuta, che per i soggetti iscritti al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sarà digitale, per gli altri continuerà a essere cartacea. Le regole per la corretta tenuta risulteranno dal concorso di più fonti normative, ossia: articoli 190 e 193 del Codice ambientale; disposizioni del dm 59/2023; futuri decreti direttoriali del MinAmbiente; specifiche tecniche pubblicate direttamente sul sito internet del Rentri.

Il Registro elettronico nazionale dei rifiuti (Rentri). Da non confondersi, né nella forma né nella sostanza, con il registro di carico e scarico dei rifiuti è l’altro registro disciplinato dm 59/2023, ossia il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”. Il Rentri è infatti il nuovo sistema informativo telematico, basato su una piattaforma internet e gestito direttamente dal MinAmbiente, che integra al suo interno, in versione digitale e interattiva, tutte le citate tre componenti della tracciabilità dei rifiuti. Il Rentri si pone, infatti: in rapporto di “contenitore a contenuto” rispetto ai modelli di registro di carico/scarico e formulario di identificazione dei rifiuti (permettendone la tenuta online da parte degli operatori); in rapporto “di dialogo” con gli altri sistemi informativi afferenti ai rifiuti, comunicando con la banca dati delle dichiarazioni ambientali “Mud” (la terza componente della tracciabilità), così come con il Catasto dei rifiuti (la raccolta istituzionale delle informazioni sui rifiuti) e il Recer (il registro nazionale delle autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti).

Soggetti obbligati al Rentri e tempistiche. Sono tenuti a iscriversi al Rentri: enti e imprese che effettuano trattamento dei rifiuti; produttori di rifiuti pericolosi; enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di pericolosi; Consorzi per recupero e riciclaggio di particolari rifiuti; produttori iniziali di alcuni rifiuti speciali non pericolosi, quali quelli generati da lavorazioni industriali/artigianali o derivanti da recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti da trattamenti di acque, residui da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie. Esonerati invece dall’obbligo gli imprenditori agricoli ex articolo 2135 del Codice civile che non producono rifiuti pericolosi. Tutti gli operatori tenuti alla tracciabilità ma non obbligati al Rentri hanno comunque facoltà di aderirvi. Per quanto attiene ai termini finali entro cui aderire al Rentri, occorre distinguere tra scadenze di portata generale legate alla partenza del sistema e successive scadenze di portata individuale. Sotto il primo profilo, dovranno iscriversi: entro la finestra dei 60 giorni successivi alla data del 15/12/2024, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali; entro i 60 giorni successivi alla data del 15/6/2025, i produttori di speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti; entro i 60 gg. dalla data del 15/12/2025, i restanti produttori di speciali pericolosi. Sotto il secondo profilo, gli operatori che avvieranno dopo tali scadenze una attività soggetta all’obbligo di iscrizione al Rentri dovranno aderire prima di procedere alla prima annotazione ex lege sul registro cronologico di carico e scarico rifiuti.

Geolocalizzazione del trasporto rifiuti. Con il nuovo dm 59/2023 ritorna l’utilizzo obbligatorio del sistema di individuazione della posizione geografica dei mezzi che movimentano i residui, che sotto il sistema Sistri era assicurato mediante l’installazione delle storiche “black box”.

Stabilisce infatti il neo decreto che: i soggetti obbligati al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi (a eccezione dei propri) devono garantire sui mezzi la presenza di “sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato”; dal 15/12/2024 la disponibilità di tali tecnologie sarà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Il futuro del Mud. Nel riformulare l’intero sistema di tracciabilità dei rifiuti, il dm 59/2023 interviene infine sull’integrazione della terza componente, ossia il modello unico di dichiarazione ambientale. Il neo decreto stabilisce infatti che a partire dal 2025 sarà reso annualmente disponibile attraverso il Rentri un modello precompilato utilizzabile per l’assolvimento dell’obbligo di denuncia “Mud” ex legge 70/1994.

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