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Il Sole 24 Ore

Tributo o Tari corrispettiva: amministrazioni comunali in ordine sparso

Tariffe da approvare entro il 30 settembre o insieme al bilancio di previsione

Pasquale Mirto

Il prelievo sui rifiuti è da sempre variamente applicato dai Comuni, e quest’anno le variabili che incidono sul prelievo finale sono aumentate. Molti Comuni hanno ripreso ad inviare gli avvisi di pagamento Tari, alcuni solo alle utenze domestiche, altri anche alle utenze non domestiche. In alcuni casi si tratta di acconti su tariffe ancora da determinare in modo definitivo. Gli elementi di variabilità sono tanti, come pure sono tante le modalità di attuazione. Non esiste un prelievo unico nazionale, ma tante Tari, variamente personalizzate. I Comuni possono approvare la Tari tributo o la Tari corrispettiva.

Ma andiamo per ordine. Le tariffe devono essere approvate entro il 30 settembre, ovvero entro il termine ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Tari tributo

La Tari tributo è gestita di norma direttamente dal Comune, o da un suo concessionario. Ci sono però diverse modalità di applicazione della Tari.

Il primo è il metodo normalizzato, già utilizzato per le soppresse Tia 1 e Tia 2. La tariffa è articolata in una quota fissa, che dipende dal numero degli occupanti, e in una quota variabile, che dipende dalla superficie occupata.

Oltre al metodo normalizzato, la normativa consente l’applicazione di metodi tariffari semplificati, compreso quello che tiene esclusivamente conto della superficie occupata, così come avveniva per la soppressa Tarsu. In questo caso la tariffa è ovviamente unitaria.

Questi metodi, comunque, non garantiscono un’applicazione uniforme nei vari Comuni, perché qualsiasi sia il metodo tariffario scelto dal Comune, il risultato finale dipende non solo dai costi del servizio, ma anche dai coefficienti di produzione dei rifiuti previsti per ogni singola categoria di contribuenza.

Anche chi applica il metodo normalizzato può intervenire sui coefficienti di produzione, visto che la normativa autorizza i Comuni a derogare i limiti minimi e massimi previsti dalla legge di un 50%, in più o in meno. È evidente, quindi, che questo determina delle differenze di tariffa molto importanti e delle diseguaglianze applicative tra Comune e Comune.

Tari corrispettiva

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono adottare anche la Tari corrispettiva, ovvero un prelievo ancorato ai rifiuti effettivamente prodotti. Questo però sulla carta, perché il ministero ha legittimato anche il sistema degli svuotamenti minimi obbligatori, per cui si paga anche se non si conferisce. È evidente che se il regolamento prevede un numero molto elevato di svuotamenti minimi, svanisce l’effetto premiante collegato all’effettiva minor produzione di rifiuti. Non si pagherà più sulla base dei rifiuti prodotti e conferiti, ma sulla base dei rifiuti che il Comune o il gestore ha imputato alle utenze. Nella pratica è come se i coefficienti di produzioni dei rifiuti non fossero stabiliti dalla legge, ma dal singolo regolamento.

La Tari corrispettiva, infine, è gestita e riscossa dai gestori dei rifiuti, anche se regolamento e tariffe devono essere approvati dal Comune.

Le tariffe 2020

Anche le tariffe da applicare nel 2020 sono un’incognita. I Comuni hanno la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe 2019. La conferma delle tariffe 2019 permette di rinviare l’applicazione del nuovo metodo tariffario di Arera, metodo che sta creando non pochi problemi di primo impianto, acuitati dall’emergenza in atto. Entro dicembre, comunque, i Comuni dovranno approvare il Pef secondo il nuovo metodo Arera e l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. Invero, il quadro normativo non appare cristallino, perché le tariffe possono variare anche se i costi dovessero rimanere invariati, nel caso, ad esempio, dovesse diminuire la base imponibile complessiva. Quindi, sarà necessario tener conto di tutte le variazioni che influiscono sulla determinazione delle tariffe, incluse le riduzioni Covid-19, in parte previste da Arera ed in parte decise (e finanziate) autonomamente dai Comuni.

Infine, le scadenze della Tari non sono previste direttamente dalla legge, ma sono stabilite dai Comuni, nella delibera di approvazione delle tariffe o nel regolamento. Quindi, non c’è una scadenza unica nazionale, ma tante scadenze.

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