NOVITÀ PER LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2022. Tracciabilità rifiuti, è un rebus

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NOVITÀ PER LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2022. Tracciabilità rifiuti, è un rebus

Italia Oggi

NOVITÀ PER LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2022. NUOVO FORMULARIO PER RESIDUI DA RETI FOGNARIE

Tracciabilità rifiuti, è un rebus

di Vincenzo Dragani

Mentre proseguono i lavori istituzionali per il lancio del nuovo e atteso sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (erede del Sistri), cresce la complessità degli attuali strumenti tradizionali di monitoraggio, da un lato con l’ampliamento dei soggetti obbligati e delle informazioni da fornire con la dichiarazione ambientale Mud 2022 e, dall’altro, con l’introduzione di un nuovo formulario di trasporto per la movimentazione dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie.

La dichiarazione Mud 2022. Le regole per la nuova dichiarazione ambientale, che interessano sia produttori e gestori di rifiuti che fabbricanti di beni ad alto impatto ambientale, sono quelle stabilite dal dpcm 17 dicembre 2021 (Gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2022 n. 16) e dovranno essere utilizzate per comunicare i dati 2021 relativi ai propri rifiuti e/o beni entro il prossimo 21 maggio 2022. Il provvedimento introduce, nello specifico, istruzioni e modulistica per la nuova dichiarazione, allargando sia la platea degli operatori interessati al Mud che le informazioni da trasmettere. Le prime rilevanti novità riguardano le informazioni da fornire attraverso la «sezione anagrafica», nella quale è stata inserita una nuova «Scheda Riciclaggio» che deve essere compilata dai soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio. In particolare, sono interessati dal nuovo adempimento i soggetti che: a) effettuano operazioni di preparazione per riutilizzo e/o riciclaggio finale su rifiuti urbani, rifiuti di imballaggio, rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana; b) e che, per effetto di tali operazioni, generano End of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze. A chiarire la portata della norma, e dunque il novero dei soggetti tenuti al nuovo adempimento, sono le stesse istruzioni del nuovo dpcm, le quali: da un lato specificano in relazione alle note frazioni merceologiche (vetro, plastica, carta, legno, metalli, prodotti tessili, organico) i materiali di output o le operazioni poste in essere che costituiscono «riciclaggio finale»; dall’altro indicano come l‘obbligo di compilazione della nuova scheda non riguarda il trattamento da cui esitano prodotti o materiali destinati: a essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia; a incenerimento, riempimenti e (ovviamente); a smaltimento in discarica. Le nuove informazioni da comunicare in estrema sintesi riguardano: operazioni effettuate; quantità totale di rifiuti trattata nell’anno; quantità di scarti generati da trattamenti preliminari all’operazione finale di riciclaggio; quantità totale trattata nell’operazione finale di riciclaggio; quantità di scarti generati dall’operazione finale di riciclaggio; quantità totale preparata per il riutilizzo. L’altra rilevante novità riguarda il novero dei soggetti tenuti ad effettuare la «Comunicazione Rifiuti urbani». In base al precedente dpcm 23 dicembre 2020 obbligati a effettuare la comunicazione in questione erano unicamente i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (articolo 189, comma 5, dlgs 152/2006). Al tale platea il nuovo dpcm 17 dicembre 2021 ha aggiunto gli operatori privati (comma 3 dello stesso articolo 189) che effettuano la raccolta degli «urbani ex assimilati» presso utenze non domestiche che hanno optato per il loro conferimento al di fuori del servizio pubblico (di raccolta). I nuovi soggetti obbligati al Mud, devono limitatamente ai rifiuti in questione, comunicare: quantità raccolte; gestori dei rifiuti, specificando operazioni svolte, tipologie e quantità dei rifiuti presi incarico; elenco delle utenze presso cui sono stati raccolti (tramite il neo «Modulo RT-NonPub – Elenco produttori rifiuti urbani raccolti al di fuori del servizio pubblico»). Qualora gestori anche di altri rifiuti, gli stessi operatori restano obbligati alla presentazione delle altre relative «comunicazioni» previste dal Mud. In relazione alla scadenza della dichiarazione, occorre ricordare che anche quest’anno, essendo intervenute modifiche al Modello unico, in base alla legge 70/1994 il termine finale entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione verde non coincide con il rituale 30 aprile ma con la diversa data del 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di modifica, che nella fattispecie coincide con il 21 maggio 2022. Invariata invece la modalità di presentazione del Mud che dovrà avvenire per via telematica, con le modalità tecniche e/o attraverso i portali internet indicati dallo stesso decreto.

Il nuovo formulario di trasporto per rifiuti fognari. Dal 30 aprile 2022 si potrà utilizzare un apposito «formulario di trasporto» light per alcune movimentazioni di rifiuti provenienti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (che sono rifiuti speciali ex lege all’esito delle modifiche introdotte dal dlgs 116/2020 nel Codice ambientale in attuazione del «Pacchetto economia circolare»). Il modello ad hoc è quello definito dalla Delibera Albo gestori ambientali 21 dicembre 2021 n. 14 in attuazione dell’articolo 230 comma 5 del dlgs 152/2006 e potrà essere utilizzato per i rifiuti in parola provenienti da infrastrutture di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese fosse settiche e manufatti analoghi, sistemi individuali ex articolo 100 del Codice ambientale e bagni mobili. Il nuovo documento di trasporto potrà essere utilizzato al posto del tradizionale formulario di trasporto previsto dall’articolo 193 del Codice ambientale unicamente per spostare i rifiuti dal luogo di produzione verso il luogo di raggruppamento temporaneo (che nel caso di specie può essere effettuato nella sede del manutentore) oppure direttamente dal luogo di produzione verso l’impianto di trattamento; lo spostamento tra il luogo di raggruppamento temporaneo e l’impianto di trattamento dovrà invece essere accompagnato dal tradizionale formulario di trasporto. Il modello dovrà essere emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva (considerato ex lege produttore dei rifiuti e tenuto a iscriversi all’Albo gestori ambientali per operare) che dovrà coincidere con il trasportatore dei rifiuti. Il documento sarà prodotto e vidimato virtualmente tramite apposita applicazione disponibile sul sito dell’Albo gestori ambientali e integrerà (con semplificazioni) l’altro documento per la tracciabilità tradizionale dei rifiuti, ossia il registro di carico e scarico.

Lavori in corso sull’atteso futuro sistema di tracciabilità dei rifiuti. Parallelamente all’aggiornamento degli strumenti di tracciabilità tradizionale dei rifiuti avanzano i lavori istituzionali per il lancio del nuovo registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti (meglio noto come «Rentri») previsto da Codice ambientale e provvedimenti satellite. Il nuovo sistema di tracciabilità telematica delle movimentazioni di rifiuti, già ribattezzato come «erede del Sistri», risulta essere in avanzata fase di sperimentazione, con un prototipo funzionale messo a punto dal Mite e Albo nazionale gestori ambientali sul quale sono già state effettuate prove di operatività con il coinvolgimento diretto di un novero di imprese. Il Rentri, per il quale è già stato predisposto il portale www.rentri.it e che sarà reso operativo da un decreto del Mite, è composto da due parti: una anagrafica, contenente le informazioni identificative e autorizzative degli operatori; l’altra relativa propria tracciabilità dei rifiuti, con un sistema di gestione digitale per l’emissione dei formulari di trasporto rifiuti e la tenuta dei registri di carico e scarico. Dovranno obbligatoriamente aderire al nuovo sistema di tracciabilità i soggetti previsti dal dl 135/2018. I soggetti, invece, non obbligati e che non aderiranno al Rentri in via facoltativa potranno continuare sul binario della tracciabilità tradizionale ma utilizzando la modulistica messa a punto dal Mite e resa disponibile attraverso il portale dal Registro elettronico nazionale.

Il Rentri promette novità anche sull’attuale terzo pilastro della tracciabilità, ossia l’annuale comunicazione Mud. In base al dlgs 152/2006, infatti, il decreto del Mite che disciplinerà organizzazione e funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dovrà infatti anche dettare: le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l’Ispra al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti (ove attualmente vengono convogliate le informazioni raccolte con il 740 verde); le modalità di coordinamento tra le comunicazioni ex legge 70/1994 (istitutiva del Mud) e gli adempimenti trasmessi al Registro. Una volta operativo, il Rentri colloquierà con il Recer, il «Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse» istituito dalla legge 128/2019 di modifica del Codice ambientale e ospitato sulla piattaforma telematica «Monitor-piani».

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